Sez. L, Sentenza n. 6611 del 12/06/1995 (Rv. 492807 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Conciliazioni concernenti il trattamento pensionistico erogato dal Banco di Napoli - Disciplina ex artt. 410 e 411 cod. proc. civ. - applicabilità - Divieto ex art. 147 disp. att. stesso cod. - Esclusione - Deroga alla regola della impugnabilità dello stipulato negozio transattivo - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Le conciliazioni concernenti il trattamento pensionistico erogato direttamente dal Banco di Napoli - che integra, nella sua totalità, una forma di retribuzione differita, equiparata all'indennità di anzianità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2120 (nel testo originario) - sono disciplinate dalle norme di cui agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., non trovando applicazione nei loro confronti il divieto di cui all'art. 147, disp. att., dello stesso codice. A tali conciliazioni si applica pertanto l'ultimo comma dell'art. 2113 cod. civ., a norma del quale il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato ad un regime giuridico derogatorio della regola generale - stabilita dai commi secondo e terzo della predetta disposizione - dell'impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, in quanto l'intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa, associazione di categoria) è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 147, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)