Sez. 3, Sentenza n. 2102 del 30/01/2008 (Rv. 601652 - 01)
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | Tacito rinnovo del contratto intervenuto prima della liquidazione coatta amministrativa - Sinistro avvenuto successivamente alla pubblicazione del relativo d.m. - Conseguenze - Copertura assicurativa - Operatività.
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Il d.m. di messa liquidazione coatta amministrativa di una società di assicurazione per la responsabilità civile non incide sul tacito rinnovo del contratto, intervenuto anteriormente all'instaurazione della procedura concorsuale e, conseguentemente, non esclude la copertura assicurativa per un sinistro avvenuto dopo la pubblicazione dello stesso d.m., in quanto, come stabilito dall'art. 8 della legge n. 39 del 1977, i rischi derivanti dalla circolazione del veicolo sono coperti fino alla successiva scadenza del contratto (o del periodo per il quale è stato pagato il premio) ed il divieto di rinnovo, sancito dal previgente art. 16 della legge 990 del 1969 non opera se il vincolo contrattuale sia sorto quando la società era "in bonis".
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 16, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)