Sez. 3, Sentenza n. 740 del 23/01/2002 (Rv. 551758 - 01)
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | Sinistro successivo al decreto ministeriale, ma tacito rinnovo contrattuale anteriore ad esso - Conseguenze - Legittimazione dell'agente a riscuotere il premio e a rilasciare il certificato e il contrassegno - Copertura assicurativa corrispondente al medesimo - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Il decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa di una società di assicurazioni per la responsabilità civile (anteriore alla scadenza annuale del contratto di assicurazione, ma successivo al termine contrattualmente previsto per la disdetta - da inviare almeno tre mesi prima della scadenza -) non incide sul tacito rinnovo del contratto già verificatosi e perciò, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977 n.39, i rischi derivanti dalla circolazione del veicolo sono coperti fino alla successiva scadenza del contratto (o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio), né opera il divieto di rinnovo dei contratti, sancito dal previgente art. 16 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa sulla Gazzetta Ufficiale, essendo l'obbligazione a carico della società sorta quando essa era ancora "in bonis". Pertanto, l'agente della medesima è legittimato alla riscossione del premio, e al rilascio del certificato e del relativo contrassegno assicurativo, che per la sua natura sostanziale e pubblicistica, non ammette alcuna possibilità di accertamento dell'inesistenza del contratto, mentre la sua esposizione sul veicolo costituisce pubblicità idonea e sufficiente per l'affidamento dei terzi sulla copertura assicurativa.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 16, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)