Sez. 5, Sentenza n. 6773 del 22/04/1981 Ud. (dep. 09/07/1981) Rv. 149700 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - SINGOLI PROVVEDIMENTI - PRESCRIZIONE - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE MATURATASI SUCCESSIVAMENTE ALLA AMNISTIA - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405 - OBBLIGHI DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - SINGOLI PROVVEDIMENTI - PRESCRIZIONE - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE MATURATASI SUCCESSIVAMENTE ALLA AMNISTIA - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405 - OBBLIGHI DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE.*
Anche dopo la emanazione della legge 405/1978 (il cui art. 12, derogando alla regola generale posta dall'art. 23 cod. proc. pen. dispone che il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia, decide agli effetti civili, quando vi sia stata una condanna anche generica al risarcimento dei danni) l'amnistia e la prescrizione sono cause estintive del reato di pari efficacia. Pertanto, qualora il termine di prescrizione venga a maturarsi successivamente alla data dell'amnistia, il giudice, in applicazione dell'art. 183 comma terzo cod. pen., deve dichiarare estinto il reato per amnistia e, per effetto dell'art. 12 della legge più sopra citata, esaminare il gravame ai fini degli interessi civili. (Conf. Sent. 40 del 24 giugno 1980, mass. 145730, dove si precisa che tra gli effetti non ancora estinti dalla causa antecedente, di cui è parola nell'art. 183 comma terzo cod. pen., vanno compresi soltanto quelli penali e non anche quelli civili conseguenti al reato; sent. 2345 del 31 maggio 1980, mass, 145493; sent. 1997 del 13 marzo 1980, mass. 144468).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183, Cod. Pen. art. 198 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)