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Sez. 4, Sentenza n. 8232 del 09/06/1981 Ud. (dep. 21/09/1981) Rv. 150196 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - AMNISTIA - CONCORSO CON ALTRI BENEFICI O CON ALTRE CAUSE DI PROSCIOGLIMENTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - LEGGE DI DELEGA 3 AGOSTO 1978 N. 405, ART. 12 - PRESCRIZIONE - MATURATA SUCCESSIVAMENTE ALL'AMNISTIA - APPLICAZIONE DELLA CAUSA ESTINTIVA INTERVENUTA PER PRIMA - CAPI DELLA SENTENZA CONCERNENTI GLI INTERESSI CIVILI - OPERATIVITÀ DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150196-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - AMNISTIA - CONCORSO CON ALTRI BENEFICI O CON ALTRE CAUSE DI PROSCIOGLIMENTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - LEGGE DI DELEGA 3 AGOSTO 1978 N. 405, ART. 12 - PRESCRIZIONE - MATURATA SUCCESSIVAMENTE ALL'AMNISTIA - APPLICAZIONE DELLA CAUSA ESTINTIVA INTERVENUTA PER PRIMA - CAPI DELLA SENTENZA CONCERNENTI GLI INTERESSI CIVILI - OPERATIVITÀ DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*

La prescrizione e l'amnistia propria costituiscono due cause di Estinzione del reato, di pari efficacia favorevole per l'imputato: va pertanto applicata quella verificatasi anteriormente, nell'ipotesi in cui esse concorrano. Il giudice penale dell'impugnazione deve inoltre pronunciarsi sul gravame ai soli effetti delle statuizioni concernenti gli effetti civili, sui quali non incide la prescrizione intervenuta successivamente. L'art. 12 della legge di delega 3 agosto 1978 n. 405 infatti non ha apportato alcuna modifica alla parità degli effetti, poiché le Disposizioni civili della sentenza penale costituiscono un capo autonomo della pronuncia, in base alla testuale formulazione del citato art. 12. Detta norma inoltre, costituendo una deroga al sistema delineato dall'art. 23 cod. proc. pen. (poiché consente la sopravvivenza, alla Estinzione del reato, della pronunzia non definitiva sull'Azione civile), attribuisce al magistrato penale una più ampia Competenza civile per evidenti ragioni di economia processuale. (Conf. Mass. N. 149700/81 ed ivi citate, mass. N. 149688/81 ed ivi citate, mass. N. 149686/81 ed ivi citate, mass. N. 149559/81 ed ivi citate; contrasto giurisprudenziale già evidenziato sub due ultime massime).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 157, Cod. Proc. Pen. art. 183, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)