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Sez. 3, Sentenza n. 897 del 11/05/1965 (Rv. 311736 - 01)

LOCAZIONE - VIZI DELLA COSA LOCATA - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - PERICOLO PER LA SALUTE DEL CONDUTTORE - RICONOSCIBILITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RISARCIMENTO DANNI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1965-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311736-01

LOCAZIONE - VIZI DELLA COSA LOCATA - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - PERICOLO PER LA SALUTE DEL CONDUTTORE - RICONOSCIBILITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RISARCIMENTO DANNI - ESCLUSIONE.*

La disposizione contenuta nell'art. 1580 cod.civ., relativa ai vizi della cosa che espongono a serio pericolo la salute del conduttore se consente la proposizione della domanda di risoluzione anche quando il conduttore conosceva i vizi della cosa o questi erano facilmente riconoscibili, non puo essere estesa alla domanda di risarcimento del danno, che tende alla riparazione di un detrimento al quale il conduttore, conoscendo il vizio, si e volontariamente esposto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1580

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)