Sez. 3, Sentenza n. 1399 del 27/02/1984 (Rv. 433496 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - SERIO PERICOLO PER LA SALUTE DEL CONDUTTORE O DEI SUOI FAMILIARI - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ANCHE NEL CASO DI VIZI GIÀ NOTI - AMMISSIBILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - SERIO PERICOLO PER LA SALUTE DEL CONDUTTORE O DEI SUOI FAMILIARI - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ANCHE NEL CASO DI VIZI GIÀ NOTI - AMMISSIBILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
In tema di vizi della cosa locata che espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari, l'art. 1580 cod. civ. consente al conduttore medesimo di richiedere la risoluzione del contratto anche se detti vizi gli erano già noti, ma - stante il carattere di tale disposizione derogativa del principio della irrilevanza dei vizi conosciuti dal conduttore, di cui all'art. 1578 cod. civ. - non consente l'esperimento dell'Azione per il risarcimento del danno, al quale, conoscendo il vizio, il conduttore si è volontariamente esposto. (V 1645/62, mass n 252623; (V 897/65, mass n 311736).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1580
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)