Sez. 2, Sentenza n. 11303 del 16/05/2007 (Rv. 597720 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Atto indirizzato ad un condominio - Notificazione eseguita non a mani dell'amministratore ma nello stabile condominiale - Validità - Condizioni - Esistenza in loco di un "ufficio" dell'amministratore - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione dellle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un "ufficio" dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)