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Sez. 2, Sentenza n. 6906 del 21/05/2001 (Rv. 546837 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE | Nei confronti di un condominio, rimasto contumace - A mani di impiegato addetto alla ricezione degli atti, nell'edificio condominiale - Obbligo del giudice di rinvio di ordinare la rinnovazione della notifica - Sussistenza - Fondamento - Ufficio dell'amministratore, ubicato nel predetto stabile - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546837-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE

Deve esser disposta la rinnovazione della notifica, ai sensi dell' art. 291 cod. proc. civ., dell'atto di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio - da fare personalmente, ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. - nei confronti di un condominio rimasto contumace, se effettuata nell'edificio condominiale e a mani di un "impiegato dipendente addetto alla ricezione atti", secondo quanto risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario, perché tale qualità, non consistendo in un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuto, non può ritenersi provata fino a querela di falso, ma costituisce soltanto presunzione iuris tantum dei rapporti tra ricevente e destinatario - che è un ente di gestione sfornito di soggettività giuridica, ancorché imperfetta, e di autonomia patrimoniale, ancorché limitata - rappresentato dall'amministratore. Pertanto la notifica a questi personalmente, ovunque si trovi, degli atti indirizzati al condominio è valida, mentre in mancanza dello stesso, deve avvenire a mani delle persone e nei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., sì che se effettuata a persona diversa dall'amministratore e nello stabile condominiale, devono esservi locali destinati all'organizzazione e allo svolgimento e della gestione delle cose e dei servizi comuni, come ad esempio la portineria, per la configurabilità dell'"ufficio" dell'amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)