Sez. 6, Sentenza n. 776 del 11/05/1968 Ud. (dep. 08/06/1968) Rv. 108237 - 01
BELLEZZE NATURALI(PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE -DETURPAMENTO - DISTRUZIONE -VALUTAZIONE DEL GIUDICE IN ORDINE ALLA EFFETTIVA ALTERAZIONE DEI LUOGHI - FATTISPECIE.*
BELLEZZE NATURALI(PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE -DETURPAMENTO - DISTRUZIONE -VALUTAZIONE DEL GIUDICE IN ORDINE ALLA EFFETTIVA ALTERAZIONE DEI LUOGHI - FATTISPECIE.*
La legge prevede l'utilizzazione edificatoria del suolo vincolato, purche si rispettino i limiti e le modalita costruttive stabilite dalla sopraintendenza competente. Dalla Mancanza di autorizzazione a costruire in zona sottoposta a vincolo paesistico, non puo farsi scaturire la presunzione che la costruzione alteri la bellezza dei luoghi. Il giudice deve, pertanto, valutare caso per caso se una nuova costruzione alteri o deturpi la bellezza naturale della zona sottoposta a tutela. (fattispecie in cui e stata affermata la sussistenza del reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali nell'abbattimento di due pini in zona vincolata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)