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Sez. 2, Sentenza n. 10110 del 24/06/1986 Ud. (dep. 29/09/1986) Rv. 173843 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - PROTEZIONE - MODIFICHE ALL'AMBIENTE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - CONTENUTO - RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1986-06-24
Alla data
2026-11-08
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173843-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - PROTEZIONE - MODIFICHE ALL'AMBIENTE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - CONTENUTO - RIFERIMENTO.*

La speciale protezione alla quale è sottoposto il luogo riconosciuto "bellezza naturale" non impedisce ogni modificazione dell'ambiente, ma impone solamente di sottoporre i progetti di esecuzione di lavori alla sopraintendenza per ottenere la autorizzazione - rientra, quindi, nell'esclusivo potere del giudice accertare se in concreto l'opera eseguita abbia distrutto o danneggiato bellezze naturali soggette al vincolo paesaggistico, indipendentemente dal conseguimento o non dell'autorizzazione amministrativa, avendo, peraltro, il giudice stesso l'Obbligo di accertare (e motivare) se e in quale modo l'opera eseguita abbia distrutto o alterato le bellezze naturali. (V mass n 107756; (V mass n 108237; (V mass n 109406).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)