Sez. 1, Sentenza n. 21588 del 13/10/2014 (Rv. 632971 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Combinazione cromatica adottata per distinguere un determinato prodotto - Brevettabilità come marchio - Condizioni - Apprezzamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
L'adozione di una particolare combinazione cromatica per contraddistinguere un determinato prodotto può costituire oggetto di registrazione come marchio soltanto qualora la sua utilizzazione, oltre a non essere imposta dalla natura del prodotto o necessaria per il raggiungimento di un risultato tecnico, sia affatto avulsa da una funzione ornamentale, ispirandosi a criteri di pura fantasia o di attitudine differenziatrice. Il giudizio sulla possibilità di scindere il carattere distintivo dal pregio estetico o dall'utilità funzionale costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se congruamente e logicamente motivato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)