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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 202 del 1989

Decisione
decisa il 1989-04-10, depositata il 1989-04-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:202
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15474

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
  • Agevolazioni tributarie
  • Mancata estensione alle pensioni privilegiate ordinarie militari della esenzione dall'i.r.pe.f. prevista per le pensioni di guerra
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 151/1981 e ord. nn. 199/1981, 184/1982, 307/1985 e 366/1985.

Norme impugnate

  • art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29.9.1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promossi con tre ordinanze emesse il 5 giugno 1979 dalla Commissione tributaria di I° grado di Savona iscritte rispettivamente ai nn. 748, 749 e 750 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 51/1ª serie speciale dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Savona, nel ricorso proposto da SIMONELLI Federico contro l'Ufficio Imposte Dirette di Savona al fine di ottenere il rimborso dell'I.R.P.E.F. trattenutagli sull'importo della pensione privilegiata ordinaria militare, ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto non estende alle pensioni privilegiate ordinarie militari l'agevolazione tributaria (esenzione dall'I.R.P.E.F.) prevista per le pensioni di guerra; che identica questione è stata sollevata dalla stessa Commissione tributaria, nel giudizio promosso da CALò Giovanni avverso l'Ufficio Imposte Dirette di Savona, con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988), e nel giudizio promosso da Dominici Pasquale avverso lo stesso Ufficio, con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988); che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che i giudizi vanno riuniti per l'identità di oggetto degli incidenti; che eguale questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sent. n. 151 del 1981, per insussistenza dell'omogeneità delle situazioni raffrontate, e manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982, n. 307 e n. 366 del 1985; che nelle ordinanze di rimessione in esame non vengono addotti argomenti diversi;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze