Sez. U, Sentenza n. 1392 del 23/02/1990 (Rv. 465495 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - ESPERIBILITÀ - PRONUNCIA IN PRIMO GRADO DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA - APPELLABILITÀ O PROPOSIZIONE DELL'APPELLO AVVERSO LA PRONUNCIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE EX ART. 367 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - ESPERIBILITÀ - PRONUNCIA IN PRIMO GRADO DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA - APPELLABILITÀ O PROPOSIZIONE DELL'APPELLO AVVERSO LA PRONUNCIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE EX ART. 367 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
L'esperibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, anche quando il giudice di primo grado abbia pronunciato sentenza declinatoria della giurisdizione (non integrando questa decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ.), deve essere affermata a prescindere dall'appellabilità di detta sentenza, a norma dell'art. 339 cod. proc. civ., ovvero dalla concreta proposizione dell'appello contro di essa, ferma restando la sospensione del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 367 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)