Sez. U, Sentenza n. 12796 del 13/12/1995 (Rv. 495063 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Opere edilizie eseguite in difformità o in mancanza della licenza o della concessione - Ordine di demolizione emanato dal sindaco ex art. 4 legge n. 47 del 1985 - Contestazioni della legittimità - Giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 16 legge n. 10 del 1977 - Abrogazione di tale articolo per effetto della sopravvenuta legge n. 47 citata - Esclusione.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
La cognizione del ricorso con il quale si contesta la legittimità dell'ordine di demolizione delle opere edilizie eseguite in difformità od in mancanza della licenza o della concessione, emanato dal sindaco a norma dell'art. 4 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, come del rifiuto della concessione, della sospensione dei lavori e dell'acquisizione delle opere al patrimonio municipale, è espressamente attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, traducendosi nella contestazione della correttezza dell'esercizio dei poteri autoritativi, a fronte dei quali le posizioni del privato hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi, né sulla giurisdizione in tal modo attribuita possono incidere le innovazioni introdotte dalla citata legge n. 47 del 1985, che ha sostituito gli articoli 15, 17 e 32 della legge n. 10 del 1977, ma ha lasciato in vigore il menzionato art. 16.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)