diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 15199 del 03/07/2006 (Rv. 590453 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Enti pubblici - Rapporto di lavoro - Conferimento di incarico a professionista - Atto di conferimento - Espressione di potestà amministrativa - Esclusione - Atto di autonomia privata - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del G.O. - Fase anteriore alla costituzione del rapporto di lavoro privatistico - Mancanza di un formale procedimento - Situazioni soggettive del privato - Tutela - Giurisdizione ordinaria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590453-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l'iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata; consegue, quanto alla fase anteriore alla costituzione del rapporto privatistico di lavoro autonomo, che, all'eventuale assenza di un formale procedimento amministrativo (ed a prescindere da eventuali profili - rilevanti sotto altro aspetto - di illegittimità dell'atto), si riconnette una scelta del contraente anch'essa permeata dei caratteri della vicenda soltanto privatistica, sì che i privati possono legittimamente invocare tutela delle proprie situazioni soggettive (quand'anche qualificabili non come diritti soggettivi perfetti, ma come interessi legittimi di diritto privato, così come avviene in tema di offerta o promessa al pubblico) dinanzi al giudice ordinario, restando la P.A. obbligata al rispetto dei soli principi di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., in una scelta soggetta a valutazioni che ben potrebbero essere compiute da un privato committente. (Nel caso di specie si trattava di un incarico conferito da un Comune ad alcuni professionisti, per la progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori di restauro di un castello medioevale, non eccedenti la c.d. soglia comunitaria di valore e per i quali dunque non era obbligatoria l'adozione di procedure di evidenza pubblica per la scelta del privato contraente, onde le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario perché era, altresì, inapplicabile l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)