Sez. 3, Sentenza n. 520 del 15/11/1983 Ud. (dep. 19/01/1984) Rv. 162188 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE PRECARIA - NOZIONE - MANCANZA DI FONDAZIONE - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE PRECARIA - NOZIONE - MANCANZA DI FONDAZIONE - IRRILEVANZA.*
In via di principio deve ritenersi costruzione precaria, per la quale non necessita la concessione edilizia comunale, il manufatto che obiettivamente presenti una destinazione funzionale temporanea, desumibile da una serie di elementi (la connessione con un'opera in corso; il materiale utilizzato; le dimensioni; la struttura e la Forma esteriore; la effettiva utilizzazione; ecc.). La Mancanza di fondazioni non è di per sè indice di opera precaria, se la struttura complessiva denoti una destinazione non provvisoria, ma finalizzata ad un mutamento stabile e significativo dell'assetto urbanistico ed edilizio del territorio. (V mass n 158050; (V mass n 160127).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)