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Sez. 3, Sentenza n. 7212 del 13/05/1983 Ud. (dep. 30/08/1983) Rv. 160127 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - OPERA STABILE - ASSENZA DI FONDAZIONI - IRRILEVANZA - SUFFICIENZA DI ALTRI ACCORGIMENTI TECNICI.*
Stato
decisa il 1983-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160127-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - OPERA STABILE - ASSENZA DI FONDAZIONI - IRRILEVANZA - SUFFICIENZA DI ALTRI ACCORGIMENTI TECNICI.*

L'incorporazione di un manufatto nel suolo, da cui si desume il carattere stabile e non precario della costruzione, non deve avvenire necessariamente mediante fondazioni, ma è sufficiente qualsiasi accorgimento tecnico che conferisca materiale stabilità all'opera, quali il semplice peso o la Foggia dello edificio. (Conf mass n 158050, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)