Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 39 del 1977
Massime (3)
Massima n. 8730
- Legge ed atti equiparati
- Auspicio al legislatore
- Opportunità di un ammodernamento della legislazione vigente in materia di assistenza psichiatrica.
Leggi la massima
Pur non potendosi assolutamente ritenere che la normativa ancora oggi in vigore sia tale da far pensare addirittura che, nel nostro Paese, ricoveri doverosamente disposti a tutela dei singoli malati e della pubblica incolumità possano essere considerati come misure coattive adottate a servizio "dei principi ideologici della classe dominante", è però certamente auspicabile l'ammodernamento della legislazione vigente dal 1904 nella delicatissima materia dell'assistenza psichiatrica.
Massima n. 8731
- Difesa (diritto di)
- Legge 14 febbraio 1904, n. 36, art. 2
- Ricovero provvisorio in ospedali psichiatrici autorizzato dal pretore
- Assunta violazione dell'art. 24, comma secondo, della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati), nella parte in cui conferisce al pretore il potere di autorizzare in via provvisoria l'ammissione dell'alienato in un ospedale psichiatrico - sollevata in quanto si dubita che tale normativa contrasti con la disciplina costituzionale sul diritto di difesa - avendo la Corte, con sent. n. 223 del 1976, già dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma di detto articolo, limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonché davanti al tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore.
Norme impugnate
- art. 2 legge 14 febbraio 1904, n. 36
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
Massima n. 8732
- Salute (tutela della)
- Manicomi
- Legge 14 febbraio 1904, n. 36, artt. 1 e 2
- Procedimento per l'internamento di alienati mentali
- Assunta violazione dell'art. 32 della costituzione
- Insussistenza
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Non è fondata - in riferimento all'art. 32 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati), sollevata in quanto si dubita che la disciplina del procedimento ivi previsto per l'internamento dei soggetti affetti da malattie mentali risulti nei suoi presupposti formali e sostantivi ispirata, anziché alla tutela della salute del malato, ad un criterio di difesa sociale che si tradurrebbe in concreto "nell'affermazione della totale egemonia dei principi ideologici della classe dominante", trattandosi di considerazioni di carattere metagiuridico che peraltro non precisano i profili di una effettiva violazione della norma parametro invocata.
Norme impugnate
Parametri
- art. 32 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1974 dal pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Giannini Franco, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1974 nel corso di un procedimento a carico di Giannini Franco, il pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, nella parte in cui conferiscono al pretore il potere di autorizzare in via provvisoria l'ammissione di un alienato in manicomio.
Sotto il primo profilo la normativa impugnata contrasterebbe con il principio costituzionale del diritto alla difesa non essendo dubbio che questa esigenza di garanzia debba essere soddisfatta anche nel giudizio pretorile, allo stesso modo in cui la Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del 1968 ne ha riconosciuto la fondatezza in relazione al giudizio che si svolga innanzi al tribunale.
Sotto il secondo profilo, la stessa normativa violerebbe il principio di tutela della salute ed i limiti imposti dal rispetto della persona umana, in quanto l'intero procedimento sia nei suoi presupposti formali (persone legittimate alla istanza, certificato di un medico esercente, atto di notorietà) che in quelli sostantivi (pericolo di violenza o di pubblico scandalo) appare ispirato più che a quella finalità ad un obiettivo di difesa sociale tale da tradursi in concreto "nell'affermazione della totale egemonia dei principi ideologici della classe dominante".
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Malgrado la imprecisione delle enunciazioni contenute nella ordinanza del pretore di Roma è da ritenere che in essa siano state sollevate due distinte questioni di legittimità costituzionale.
La prima, di carattere più generale, è relativa al contrasto tra gli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, e l'art. 32 della Costituzione: si dubita che la disciplina del procedimento ivi previsto per l'internamento di soggetti affetti da malattie mentali, sia nei suoi presupposti formali (persone legittimate all'istanza, certificato di un medico esercente, atto di notorietà) che in quelli sostantivi (pericolo di violenza o di pubblico scandalo), risulti ispirata, anziché alla tutela della salute del malato, ad un criterio di difesa sociale che si tradurrebbe in concreto nella affermazione della totale egemonia dei principi ideologici della classe dominante.
Peraltro la questione non è fondata, perché le affermazioni contenute nella ordinanza sono sostanzialmente di carattere metagiuridico e non precisano i profili di una effettiva violazione dell'art. 32 della Costituzione.
Del resto, se è certo auspicabile l'ammodernamento della legislazione vigente dal 1904 in questa delicatissima materia, non si può assolutamente convenire con una ricostruzione della normativa ancora oggi in vigore tale da far pensare addirittura che, nel nostro paese, ricoveri doverosamente disposti a tutela della salute dei singoli malati e della pubblica incolumità possano essere considerati come misure coattive adottate a servizio "dei principi ideologici della classe dominante".
La seconda questione, sollevata in ordine all'art. 24 Cost., concerne l'art. 2 della stessa legge nella parte in cui conferisce al pretore il potere di autorizzare in via provvisoria l'ammissione dell'alienato in un ospedale psichiatrico, dubitandosi che tale normativa contrasti con la disciplina costituzionale sul diritto di difesa.
Ma questa Corte, con sentenza n. 223 del 1976, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 14 febbraio 1904, n. 36, limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonché innanzi al tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore.
Pertanto la seconda questione va dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe - dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, parte già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza 223 del 1976;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sollevata in riferimento all'art. 32 della Costituzione dal pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1 977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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