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Sez. 3, Sentenza n. 35570 del 30/05/2017 Ud. (dep. 19/07/2017) Rv. 270694 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Presunzione di meritevolezza - Obbligo di motivazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270694-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

In tema di circostanze attenuanti generiche, la presunzione di non meritevolezza, impone al giudice di primo grado di spiegare le ragioni che giustificano la decisione di mitigare il trattamento sanzionatorio, mentre nel caso di mancato riconoscimento di tale riduzione l'obbligo di motivazione non sussiste, in assenza di richiesta da parte dell'interessato o nell'ipotesi di richiesta generica. (Fattispecie in cui il difensore si era limitato a chiedere soltanto il "minimo della pena").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)