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Sez. 3, Sentenza n. 28370 del 23/06/2026 Ud. (dep. 27/07/2026) Rv. 290352-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Omessa richiesta in sede di conclusioni - Obbligo di motivazione del mancato riconoscimento - Insussistenza - Richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena - Equipollenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290352-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza, non equivalendo a quest'ultima la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena.

Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)