Sez. 3, Sentenza n. 28370 del 23/06/2026 Ud. (dep. 27/07/2026) Rv. 290352-01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Omessa richiesta in sede di conclusioni - Obbligo di motivazione del mancato riconoscimento - Insussistenza - Richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena - Equipollenza - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE
Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza, non equivalendo a quest'ultima la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena.
Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)