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Sez. 2, Ordinanza n. 10944 del 23/04/2024 (Rv. 670981-01)

SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - ESENZIONI | Esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. - Applicabilità - Limiti - Operatività dell'esenzione in presenza di interclusione assoluta - Esclusione - Fondamento - Giudizio di comparazione tra i contrapposti interessi - Criteri - Entità dell'intrusione nella vita privata - Esclusiva spettanza al giudice del merito.
Stato
decisa il 2024-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670981-01

SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - ESENZIONI

In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti - che opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse - non trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili; in tal caso, il giudizio di comparazione e di bilanciamento dei contrapposti interessi, che deve tener conto non solo della destinazione industriale del fondo intercluso, ma anche dell'entità dell'intrusione nella vita privata dei proprietari del fondo asservito, ove vi siano delle alternative, non può che restare di esclusivo dominio del giudice del merito.

Cod. Civ. art. 1051 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)