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Sez. 2 - , Ordinanza n. 17156 del 26/06/2019 (Rv. 654341 - 02)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - ESENZIONI | Esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. - Applicabilità - Limiti - Operatività dell'esenzione in presenza di interclusione assoluta - Esclusione - Fondamento - Giudizio di comparazione tra i contrapposti interessi - Criteri.
Stato
decisa il 2019-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654341-02

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - ESENZIONI

In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051 com. 4, Cod. Civ. art. 1054

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)