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Sez. 1, Sentenza n. 799 del 25/03/1966 (Rv. 321610 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE - TERMINE DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO - DECORRENZA DALLA NOTIFICA DEL DISPOSITIVO DELLA DECISIONE.*
Stato
decisa il 1966-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321610-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE - TERMINE DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO - DECORRENZA DALLA NOTIFICA DEL DISPOSITIVO DELLA DECISIONE.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Avverso una decisione della commissione centrale delle imposte proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione stessa al contribuente da parte dell'ufficio impositore, effettuata, ai sensi dell'art.49 del R.d. 8 luglio 1937, n.1516, limitatamente alla parte dispositiva. *

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 49, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)