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Sez. 1, Sentenza n. 2007 del 21/05/1975 (Rv. 375719 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375719-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione avverso le decisioni delle commissioni tributarie - che da luogo a prosecuzione, in fase di impugnazione, del procedimento innanzi al giudice speciale ed e regolato dai principi generali delle impugnazioni del rito civile, ove non esistano espresse deroghe - deve essere preceduto dalla tempestiva notifica della decisione impugnata, nel termine di tre mesi dal giorno del ricevimento, essendo tale notificazione prescritta dall'art 34 della legge 8 giugno 1936, n 1231, per ogni ipotesi di instaurazione del successivo giudizio avanti l'autorita giudiziaria. Ma il termine per il ricorso - che e quello ordinario di sessanta giorni - decorre per tutte le parti, compreso l'ufficio, dalla data della notificazione della decisione della commissione al contribuente, non avendo alcuna Rilevanza, ai fini della decorrenza, la data del ricevimento della decisione da parte dell'ufficio. (V 1684/68, mass n 333503; 1276/68, mass n 332827; (V 2184/67, mass n 329342; 1236/67, mass n 327739; (V 799/66, mass n 321610).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)