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Sez. F, Sentenza n. 26556 del 25/07/2006 Ud. (dep. 28/07/2006) Rv. 234377 - 01

RECIDIVA - IN GENERE | Modifica dell'istituto apportata con legge n. 152 del 2005 - Norma di diritto penale sostanziale - Immediata applicabilità - Esclusione della recidiva in riferimento a fattispecie contravvenzionali.
Stato
decisa il 2006-07-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234377-01

RECIDIVA - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 251 del 2005, (che ha modificato l'istituto della recidiva disponendo l'aumento di un terzo della pena solo nel caso in cui un soggetto, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, commetta un altro delitto non colposo) ha eliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti colposi ed è di immediata applicazione in quanto norma di diritto penale sostanziale. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha annullato in parte, senza rinvio, rideterminando la pena, la sentenza che aveva aumentato la pena irrogata ad un imputato, già condannato per reati contro il patrimonio, in riferimento al reato di possesso di strumenti atti ad aprire e a forzare serrature).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)