Sez. 1, Sentenza n. 28851 del 11/06/2009 Ud. (dep. 15/07/2009) Rv. 244298 - 01
RECIDIVA - REITERATA | L. n. 251 del 2005 preclusiva del giudizio di prevalenza di attenuanti - Operatività anche nei giudizi anteriormente celebrati - Esclusione - Ragione.
RECIDIVA - REITERATA
Allorché, prima dell'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005 n. 251, che ha sottratto al giudice la facoltà di ritenere prevalenti circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento nella quale, ai fini del calcolo della pena, sia stato implicitamente effettuato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, la statuizione non può essere modificata per effetto della normativa sopravvenuta, stante il principio di irretroattività delle disposizioni "in peius" del trattamento sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)