Sez. 6, Sentenza n. 2067 del 25/11/1989 Cc. (dep. 23/02/1990) Rv. 183462 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRI DA ALTRE FONTI - NECESSITÀ - IMMEDIATA APPLICABILITÀ DELLA NUOVA NORMATIVA - SUSSISTENZA - MOTIVAZIONE DI MISURA CAUTELARE COERCITIVA - APPLICABILITÀ - MINOR RIGORE RISPETTO AL GIUDIZIO SULLA COLPEVOLEZZA - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONI E LIMITI - FATTISPECIE.*
PROVE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRI DA ALTRE FONTI - NECESSITÀ - IMMEDIATA APPLICABILITÀ DELLA NUOVA NORMATIVA - SUSSISTENZA - MOTIVAZIONE DI MISURA CAUTELARE COERCITIVA - APPLICABILITÀ - MINOR RIGORE RISPETTO AL GIUDIZIO SULLA COLPEVOLEZZA - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONI E LIMITI - FATTISPECIE.*
In tema di prova penale, l'art. 245 delle Disposizioni di attuazione e transitorie del nuovo codice di rito prescrive che anche ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore di tale codice è applicabile l'art. 192 cod. proc. pen. 1988, secondo cui le dichiarazioni chiamanti in correità, rese da un coimputato dello stesso reato, o in un processo connesso, debbono essere corroborate da riscontri provenienti da altre fonti probatorie che ne confermino l'attendibilità. Tuttavia, nell'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, idonei a giustificare una misura cautelare personale, detta norma assume una portata diversa da quella caratteristica del giudizio di penale responsabilità. Invero, poiché per la legittimità della cattura si richiede soltanto la sussistenza di indizi, sia pure gravi, di colpevolezza, i così detti riscontri esterni della chiamata in correità debbono presentare, a tal fine, solo quella misura di coincidenza, di serietà e di spessore necessari a conferire alla chiamata stessa un rilevante grado di attendibilità complessiva e, quindi, per questa via, quella efficacia indiziante, idonea a giustificare la cattura dell'imputato. (fattispecie di chiamata in correità verificata, in Sede di emissione del provvedimento di cautela, in relazione a più circostanze di fatto rapportate ai comuni parametri, sia interni che esterni, mentre altre - circostanze - non erano state - ancora - riscontrate, stante la fase iniziale della procedura).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 245 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 245 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)