Sez. 5, Sentenza n. 4849 del 12/10/1990 Cc. (dep. 11/12/1990) Rv. 185987 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO - CRITERIO DI VALUTAZIONE IN SEDE DI RIESAME EX ART. 309 NUOVO COD. PROC. PEN. - DIVERSITÀ DA QUELLO STABILITO DALL'ART. 192 DI DETTO CODICE AI FINI DELL'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA.*
PROVE - CHIAMATA DI CORREO - CRITERIO DI VALUTAZIONE IN SEDE DI RIESAME EX ART. 309 NUOVO COD. PROC. PEN. - DIVERSITÀ DA QUELLO STABILITO DALL'ART. 192 DI DETTO CODICE AI FINI DELL'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA.*
Il criterio di valutazione della chiamata di correo, quando si tratti dell'apprezzamento circa i gravi indizi di reità che il tribunale del riesame deve compiere in tema di provvedimenti coercitivi cautelari, non può essere quello stabilito dall'art. 192 comma terzo nuovo cod. proc. pen., il quale concerne la diversa materia della prova occorrente in Sede di merito per l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Ne deriva che la chiamata di correo in Sede di riesame ex art. 309 di detto codice deve essere presa in considerazione alla stregua di ogni altro indizio di colpevolezza, ed al pari di ogni altro indizio ne deve essere verificata la gravità onde poter decidere sulla legittimità della misura coercitiva adottata dal giudice. (V mass n 184281; (V mass n 183462).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)