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Sez. 3, Sentenza n. 4593 del 11/04/2000 (Rv. 535565 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Relativi all'applicazione e interpretazione delle norme giuridiche - Esclusione - Potere correttivo ex art. 384 cod. proc. civ. - Funzione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535565-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, giacché - ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria - la Corte di Cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che la decisione di merito non avesse adeguatamente motivato nell'escludere l'assunta novità della domanda in appello, trattandosi di questione di diritto alla cui motivazione ha provveduto la S.C. stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)