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Sez. L, Sentenza n. 3665 del 27/03/1993 (Rv. 481577 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione | Relativi all'applicazione e interpretazione delle norme giuridiche - Esclusione - Potere correttivo ex art. 384 cod. proc. civ. - Funzione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481577-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione

Il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, giacché -ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria- la Corte di Cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)