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Sez. 1, Ordinanza n. 738 del 13/01/2026 (Rv. 676902-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Notifica al richiedente asilo - Nullità - Impugnazione fuori termine - Sanatoria - Esclusione - Tempestività - Necessità. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676902-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di protezione internazionale, la nullità della notifica al richiedente asilo accolto in un centro del provvedimento di diniego della protezione, perché effettuata a mezzo posta e non secondo le forme prescritte dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, non può essere sanata per raggiungimento dello scopo da un'impugnazione tardiva, essendo invece necessaria, a tal fine, la proposizione di un'impugnazione tempestiva.

Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 11 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)