Sez. 1, Ordinanza n. 22806 del 13/08/2024 (Rv. 672276-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Conseguenze - Sanatoria per il raggiungimento dello scopo - Fattispecie in tema di notifica per il tramite dei Carabinieri.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, non è inesistente, ma nulla e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, con la rituale e tempestiva costituzione dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, cha aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notificazione del decreto di fissazione di udienza in una controversia in materia elettorale, effettuata per il tramite dell'Arma dei Carabinieri, trattandosi di organo di polizia giudiziaria, che, in quanto dotato in ambito penale di poteri notificatori e certificativi, aveva la giuridica possibilità di compiere tale attività).
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)