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Sez. 1, Sentenza n. 2708 del 14/07/1976 (Rv. 381496 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PU - DECADENZA - ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO - RETROCESSIONE - POSSIBILITA O FONDAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381496-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PU - DECADENZA - ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO - RETROCESSIONE - POSSIBILITA O FONDAMENTO - IRRILEVANZA.*

Qualora l'espropriazione sia divenuta illegittima per decadenza dell'ente espropriante dalla dichiarazione di pubblica utilita, il diritto dell'espropriato al risarcimento dei danni, per la mancata utilizzazione del bene dal momento dell'espropriazione a quello in cui lo stesso, per essere stata compiuta l'opera pubblica, non sia piu suscettibile di restituzione, sorge e va riconosciuto a prescindere sia dall'impossibilita di ottenere la retrocessione, a causa della realizzazione dell'opera pubblica, sia dalla proposizione e dal fondamento dell'eventuale domanda diretta al risarcimento dei danni conseguenti alla impossibilita di retrocessione.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)