Sez. U, Sentenza n. 3216 del 19/07/1977 (Rv. 386730 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
La pubblica amministrazione, che abbia occupato un immobile per costruirvi un'opera pubblica in base a un decreto espropriativo emesso in carenza di potere o senza che il provvedimento ablatorio sia stato mai adottato - ove il giudice ordinario non possa condannarla alla restituzione del bene, a causa della sua effettiva destinazione alla costruzione di un'opera pubblica - e tenuta, nei confronti del proprietario del bene illegittimamente occupato, al risarcimento del danno, da determinarsi, secondo le regole generali sulla responsabilita da fatto illecito, con riferimento allo stato di fatto in cui l'immobile si trovava all'epoca della occupazione, rapportandosi poi il valore del bene al momento - che si presume immediatamente successivo alla sentenza di condanna - in cui il risarcimento viene corrisposto. (Conf 2708/76, mass n 381496; (Conf 822/76, mass n 379480).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)