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Sez. 2, Sentenza n. 1039 del 19/02/1981 (Rv. 411584 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITA - GIUDIZI DINANZI AL CONCILIATORE - DECISIONE SECONDO EQUITA - LIMITI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTI NOTARILI SULLA LEVATA DEI PROTESTI E DI IVA - DECISIONE SECONDO DIRITTO.*
Stato
decisa il 1981-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411584-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITA - GIUDIZI DINANZI AL CONCILIATORE - DECISIONE SECONDO EQUITA - LIMITI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTI NOTARILI SULLA LEVATA DEI PROTESTI E DI IVA - DECISIONE SECONDO DIRITTO.*

Il conciliatore decide secondo equita - a norma dell'art 113 cod proc civ - le cause il cui valore ecceda le ventimila lire soltanto quando queste vertano in tema di diritti disponibili, mentre in presenza di una causa che involga l'applicazione di norme imperative, il conciliatore deve pronunciarsi secondo diritto, in quanto non puo ammettersi che il legislatore abbia prescritto una inderogabile tutela a certi interessi o l'abbia categoricamente negata ad altri, e, nello stesso tempo, abbia autorizzato il conciliatore ad apportarvi deroga secondo equita. Ne consegue che il conciliatore e tenuto ad attenersi alle norme di diritto nella soluzione delle controversie in materia di diritti notarili sulla levata dei protesti e d'imposta sul valore aggiunto, essendo inderogabili sia le tariffe notarili, sia la legge 12 giugno 1973 n 349 sulla levata dei protesti, sia il DPR 26 ottobre 1972 n 633 sull'IVA.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Legge 12/06/1973 num. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)