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Sez. 3, Sentenza n. 5794 del 11/06/1998 (Rv. 516337 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza del giudice di pace - Valore della causa non eccedente i due milioni - Pronuncia secondo equità - Applicazione da parte del giudice di una norma di legge e non di una regola di equità - Conseguenze - Permanenza della natura equitativa del giudizio - Impugnazione della sentenza in sede di legittimità - Limiti - "Errores in procedendo" - Denunciabilità - "Errores in iudicando" - Denunciabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516337-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

La sentenza del giudice di pace resa in una controversia del valore non eccedente i due milioni è sempre pronunciata secondo equità (art. 113, comma secondo, cod. proc. civ. nel testo sostituito, con decorrenza 1 maggio 1995, dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991), anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità (senza la ulteriore limitazione dei "principi regolatori della materia", vincolanti, in passato, il giudice conciliatore). Ne consegue che la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del ricordato art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., è impugnabile con ricorso per cassazione soltanto con riferimento agli "errores in procedendo", e non anche a quelli "in iudicando", atteso che il giudizio di equità, per sua stessa natura, sfugge ad ogni rivalutazione da parte del giudice superiore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)