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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16038 del 18/05/2022 (Rv. 664783 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Sopravvenienza tra la data di deliberazione e la data di pubblicazione della sentenza - Applicazione della nuova disciplina - Necessità.
Stato
decisa il 2022-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664783-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"

L'esistenza della sentenza civile è determinata (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati), dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunziata, ed il suo dispositivo è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività. Ne consegue che, nell'ipotesi di entrata in vigore una nuova normativa (dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso) nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti.

Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1 com. 1 lett. E, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)