diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5855 del 09/05/2000 (Rv. 536286 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - "IUS SUPERVENIENS" | Sopravvenienza tra la data di deliberazione e la data di pubblicazione della sentenza - Applicazione della nuova disciplina - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536286-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - "IUS SUPERVENIENS"

L'esistenza della sentenza civile è determinata (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati), dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunziata, ed il suo dispositivo è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività. Ne consegue che, nell'ipotesi di entrata in vigore una nuova normativa (dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso) nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti (principio affermato con riferimento a fattispecie in cui il giudice di merito, pur essendo entrata in vigore, tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, la norma di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1997 in tema di mandato alle liti, aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto da difensore al quale la procura risultava rilasciata su foglio spillato alla copia della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Legge 13/09/1997 num. 241 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)