Sez. 1, Sentenza n. 657 del 29/02/1968 (Rv. 331831 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - PRETESA DI CHIAMATA ALL'ESAME PER LA PROMOZIONE AL GRADO SETTIMO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - PRETESA DI CHIAMATA ALL'ESAME PER LA PROMOZIONE AL GRADO SETTIMO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Ai fini del giudizio sulla giurisdizione, la pretesa di essere chiamato all'esame per la promozione al grado 7 degli impiegati del Banco di Napoli- ed al conseguente rispetto delle condizioni generali di cui agli art. 50, comma 1, e 123 del regolamento dell' istituto (che non conferiscono alcun potere discrezionale) - e idonea a configurare una posizione di diritto soggettivo. L'accertare, poi, la concreta esistenza, portata ed estensione del vantato diritto alla evoluzione della carriera, in relazione alla natura (vincolata o discrezionale)del giudizio di promovibilita spettante al Banco di Napoli in base alla fonte regolatrice del rapporto di impiego, attiene al giudizio di merito e non ha ovviamente influenza sulla giurisdizione.*
Riferimenti normativi: Legge 10/06/1961 art. 50, Legge 10/06/1961 art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)