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Sez. 5, Sentenza n. 11497 del 15/06/1990 Ud. (dep. 17/08/1990) Rv. 185127 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - AZIONE CIVILE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE RESTITUZIONI ED AL RISARCIMENTO - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - AMNISTIA SOPRAVVENUTA - OBBLIGO DI DECIDERE EGUALMENTE SULL'IMPUGNAZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - ANCHE SENZA ESPLICITA ISTANZA DEL P.M. E DELLA PARTE CIVILE - ART. 12 LEGGE N. 405 DEL 1978 ED ARTT. 468, 469, 102 E 103 COD. PEN. - ASSERITO CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE MANIFESTAMENTE INFONDATA.*
Stato
decisa il 1990-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185127-01

PROCEDIMENTO PENALE - AZIONE CIVILE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE RESTITUZIONI ED AL RISARCIMENTO - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - AMNISTIA SOPRAVVENUTA - OBBLIGO DI DECIDERE EGUALMENTE SULL'IMPUGNAZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - ANCHE SENZA ESPLICITA ISTANZA DEL P.M. E DELLA PARTE CIVILE - ART. 12 LEGGE N. 405 DEL 1978 ED ARTT. 468, 469, 102 E 103 COD. PEN. - ASSERITO CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE MANIFESTAMENTE INFONDATA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 legge n. 405 del 1978, 468, 469, 102 e 103 cod. proc. pen. sollevata sul rilievo che tali norme contrasterebbero con l'art. 24 cost. Nella parte in cui consentono al giudice di confermare le statuizioni civili di una sentenza di primo grado nell'ipotesi di Estinzione del reato per amnistia anche senza esplicita istanza del P.m. e della parte civile ed in assenza di quest'ultima, e, quindi, senza che la questione venga discussa in Sede dibattimentale. Invero l'Obbligo del giudice di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 12 legge n. 405 del 1978, non incide sul diritto e sulle possibilità dell'imputato di difendersi dalle pretese della parte civile, alle cui istanze può opporsi nel giudizio penale anche in assenza della suddetta parte. Pertanto è evidente che non viene menomata la uguaglianza dell'imputato nei confronti della parte civile. (V mass n 155155, ed ivi citata; (V mass n 151401, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 103, Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 469, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)