Sez. 4, Sentenza n. 11326 del 27/11/1981 Ud. (dep. 22/12/1981) Rv. 151401 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405 - QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405 - QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 legge 3 agosto 1978 n. 405, in relazione all'art. 3 cost., nella parte in cui il legislatore, con il suo libero apprezzamento, la cui validità è incontestabile, ha inteso proteggere la persona danneggiata dal reato nei suoi interessi civili, sia nel giudizio di appello che in quello di Cassazione, sul presupposto che la responsabilità dell'imputato sia stata già accertata in primo grado o sia oggetto di riesame nei gradi successivi. (la Corte ha già respinto altre eccezioni della norma in esame sia sotto il profilo degli artt. 25, 102 cost.: mass. N. 145429 anno 1980, mass. N. 141159 anno 1979; sia sotto il profilo dell'art. 3 cost.: mass. N. 141637 anno 1979; mass. N. 140523 anno 1978, mass. N. 140522 anno 1978; mentre ha rinviato alla Corte costituzionale la decisione su tale norma in relazione alla sua applicazione solo per amnistia e non per prescrizione: mass. Nn. 143716, 143783 anno 1979).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)