Sez. 3 - , Ordinanza n. 41205 del 22/12/2021 (Rv. 663494 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omessa pronuncia da parte del giudice di appello su un motivo o una conclusione - Ricorso per cassazione - Mantenimento del motivo o della conclusione fino al momento di precisazione delle conclusioni - Necessità - Onere di indicazione nel ricorso a pena di inammissibilità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni.
Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)