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Sez. 3, Sentenza n. 5087 del 03/03/2010 (Rv. 611679 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omessa pronuncia da parte del giudice di appello su un motivo o una conclusione - Ricorso per cassazione - Mantenimento del motivo o della conclusione fino al momento di precisazione delle conclusioni - Necessità - Onere di indicazione nel ricorso a pena di inammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611679-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)