Sez. 1, Sentenza n. 1399 del 04/02/1993 (Rv. 480719 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Motivi inizialmente proposti - Modificazione - Ammissibilità - Motivi nuovi - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere
Al giudizio di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel quale la "causa petendi" va individuata nei motivi fatti valere dall'opponente, sono applicabili gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile, con la conseguenza che la parte ricorrente può modificare i motivi inizialmente proposti, ma non può introdurre nel corso del giudizio motivi del tutto nuovi, che, se proposti, non possono essere esaminati dal pretore, a meno che sugli stessi l'Amministrazione abbia accettato il contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)