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Sez. 1, Sentenza n. 5446 del 18/05/1995 (Rv. 492319 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nullità del provvedimento opposto e del relativo procedimento - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Domande nuove - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492319-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa (artt. 22 e ss. l. 24 novembre 1981 n. 689) configura l'atto introduttivo - secondo le regole proprie del procedimento innanzi al Pretore - di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato per l'opponente dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa e per l'Amministrazione del divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione. Ne consegue che il giudice, salvo l'ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che lo ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183, 184 cod. proc. civ., non può introdurre nel corso di causa domande nuove, a meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio da parte dell'Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, prevista implicitamente dall'art. 31 comma 1 d.P.R. 31/3/88 n. 148, t.u. delle norme in materia valutaria, da interpretarsi in collegamento con l'art. 18 comma 2 l. 689/81, costituisce un obbligo procedimentale la cui violazione comporta un vizio di illegittimità per violazione di legge del provvedimento sanzionatorio, ma non la sua radicale inesistenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 21/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)