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Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 08/09/1970 (Rv. 347092 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - CUSTODIA - NOZIONE - INDICAZIONE DELLA COSA CHE HA CAUSATO IL DANNO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347092-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - CUSTODIA - NOZIONE - INDICAZIONE DELLA COSA CHE HA CAUSATO IL DANNO - NECESSITA.*

Il concetto di custodia, quale e presupposto dalla norma dell'art 2051 cod civ, sta a significare un effettivo potere fisico, che implichi il governo e l'uso della cosa custodita, ed a cui siano ricollegabili l'esigenza e l'Onere di vigilare affinche dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. E pertanto necessaria la specifica indicazione da parte del danneggiato della cosa che ha cagionato il danno, perche il giudice debba stabilire se e quali poteri di fatto avesse il custode su di essa, e quali fossero gli oneri di vigilanza a lui incombenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)