Sez. 1, Sentenza n. 3571 del 07/04/1998 (Rv. 514306 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Maggior danno da svalutazione monetaria - Creditore esercente attività imprenditoriale - Principio della presuntiva determinazione del danno in relazione al costo del prestito bancario ("prime rate") - Applicabilità a società con capitale a partecipazione statale - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di individuazione e quantificazione del maggior danno subito dal creditore a causa dell'impossibilità di disporre, nel corso della mora del debitore, della somma pecuniaria dovutagli, il principio secondo cui tale danno può essere presuntivamente quantificato, con riguardo ad un imprenditore, alla luce del costo del prestito bancario, non trova applicazione relativamente a società con capitale a partecipazione statale. Queste ultime possono, infatti, notoriamente attingere a finanziamenti pubblici agevolati che evitano loro di ricorrere a mutui al tasso praticato dalle banche alla migliore clientela (cosiddette "prime rate").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)