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Sez. 1, Sentenza n. 15059 del 22/11/2000 (Rv. 541996 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Maggior danno da svalutazione monetaria - Creditore esercente attività imprenditoriale - Ricorso a criteri presuntivi per l'attribuzione del maggior danno - Ammissibilità - Ente disponente di finanziamenti pubblici per lo svolgimento di compiti istituzionali - Ricorso al criterio presuntivo - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad un Consorzio Area Sviluppo Industriale.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541996-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

La prova del maggior danno subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere desunta, in via presuntiva, dalla sua appartenenza ad una delle categorie sociali giuridicamente determinate, quale quella degli imprenditori commerciali, relativamente alle quali vale la considerazione del mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo, ovvero della necessità di avvalersi del prestito bancario. Ne consegue che, quando il creditore sia un ente che dispone di finanziamenti pubblici corrisposti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali (nella specie, si trattava di un Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale), la mera allegazione della sua qualità non consente l'applicabilità dei menzionati criteri presuntivi, né in ordine alla sussistenza del danno, né in ordine alla sua quantificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)