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Sez. 1, Sentenza n. 959 del 16/02/1982 (Rv. 418827 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - SOCIETÀ INDICATE NELL'ART. 2200 COD. CIV. - PLUSVALENZE DI BENI APPARTENENTI AD UNA DI TALI SOCIETÀ - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA DI R.M. - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1982-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418827-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - SOCIETÀ INDICATE NELL'ART. 2200 COD. CIV. - PLUSVALENZE DI BENI APPARTENENTI AD UNA DI TALI SOCIETÀ - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA DI R.M. - PRESUPPOSTI.*

Ai fini dell'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile, ai sensi e nel vigore dell'art. 100 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, delle plusvalenze di beni appartenenti ad una delle società indicate nell'art. 2200 cod. civ. (nella specie: società in accomandita semplice), non basta la semplice appartenenza del bene alla società, ma occorre pur sempre che quest'ultima abbia veste di imprenditore esercente un'attività commerciale, ai sensi degli artt. 2082 e 2195 cod. civ., alla stregua di quanto previsto nello atto costitutivo, e, quindi, l'accertamento, ai fini indicati, che lo scopo sociale sia il compimento di Atti di commercio. (V 4644/79, mass n 401179).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2200, Cod. Civ. art. 2313, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)